Finora, dimenticare un versamento nel pilastro 3a entro il 31 dicembre aveva una conseguenza piuttosto netta: la deduzione fiscale dell’anno era persa. Dal 1° gennaio 2025, il diritto federale permette di colmare successivamente determinate lacune. Il primo riscatto è possibile nel 2026, per un contributo mancato o incompleto del 2025.
Il meccanismo non è però né una proroga del termine di pagamento 2025 né una correzione retroattiva della dichiarazione d’imposta 2025. Il riscatto è un versamento distinto, effettuato e dedotto nel 2026, a condizione di rispettare diversi requisiti.
Prima di versare, occorre quindi ricostruire la lacuna, pagare integralmente il contributo ordinario 2026, presentare una domanda all’istituto 3a e conservare l’attestazione. Il bonifico spontaneo è qui un metodo un po’ troppo creativo.
In breve
- Si possono riscattare soltanto le lacune sorte dal 2025; il 2024 e gli anni precedenti restano esclusi.
- Per riscattare una lacuna 2025, occorre aver percepito nel 2025 e nel 2026 un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS in Svizzera.
- Il contributo ordinario massimo del 2026 deve essere stato interamente versato prima del riscatto.
- Il totale dei riscatti di un anno è limitato al «piccolo contributo», ossia CHF 7’258 nel 2026, anche per un indipendente senza secondo pilastro.
- La deduzione avviene nella dichiarazione 2026, non in quella del 2025.
- Una lacuna annuale può essere oggetto di un solo riscatto: un riscatto parziale lascia quindi un saldo definitivamente irrecuperabile.
Aggiornamento del 2 settembre 2026: per collocare questa regola fra le altre voci da controllare, si veda anche il nostro articolo sulle deduzioni della dichiarazione d’imposta 2025 nel Canton Vaud. Un riscatto pagato nel 2026 non modifica però la deduzione 2025.
Che cosa cambia concretamente dal 2026
I nuovi articoli 7a e 7b OPP 3 autorizzano dipendenti e indipendenti a versare un contributo di riscatto quando non hanno utilizzato tutto il proprio limite 3a in un precedente anno ammissibile. Il diritto è entrato in vigore il 1° gennaio 2025, ma riguarda soltanto i dieci anni contributivi precedenti l’anno del riscatto. Essendo il 2025 la prima lacuna possibile, il primo versamento avviene logicamente nel 2026.
Per una lacuna del 2025, il termine decennale arriva fino al 2035 compreso. Attendere può permettere di scegliere un anno con un reddito imponibile più elevato, ma la scelta deve restare compatibile con la liquidità disponibile, la durata dell’investimento e le altre decisioni previdenziali.
Punto essenziale: il riscatto non riapre il periodo fiscale 2025. È fiscalmente deducibile nell’anno del versamento. Un riscatto eseguito nel 2026 figura quindi nella dichiarazione d’imposta 2026.
Chi può riscattare un contributo mancato nel 2025?
Occorre soddisfare tutte le condizioni, non soltanto constatare che un conto 3a non ha raggiunto CHF 7’258.
| Condizione | Conseguenza pratica |
|---|---|
| Diritto di contribuire nel 2025 | Nel 2025 doveva essere stato percepito un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS in Svizzera. Senza diritto di contribuire non esiste una lacuna riscattabile. |
| Diritto di contribuire nel 2026 | Il contribuente deve percepire anche nell’anno del riscatto un reddito soggetto all’AVS in Svizzera. |
| Contributo 2026 completo | Deve prima essere versato il massimo ordinario cui la persona ha diritto nel 2026. |
| Lacuna reale | La differenza si calcola fra il massimo ammissibile nel 2025 e il totale effettivamente versato nel 2025, considerando tutti i conti e le polizze 3a. |
| Nessun precedente riscatto per questa lacuna | Lo stesso anno di lacuna può essere utilizzato una sola volta. |
| Nessuna prestazione di vecchiaia 3a già percepita | Dalla prima prestazione di vecchiaia 3a, anche proveniente da un solo conto, si estingue il diritto a nuovi riscatti. |
Quanto si può versare nel 2026?
Occorre distinguere tre limiti: il contributo ordinario 2026, la lacuna effettiva del 2025 e il limite annuo proprio del riscatto.
| Situazione | Contributo ordinario massimo 2026 | Riscatto massimo nel 2026 |
|---|---|---|
| Persona affiliata a un secondo pilastro | CHF 7’258 | Il minore fra la lacuna ammissibile e CHF 7’258 |
| Persona senza secondo pilastro | 20% del reddito netto da attività lucrativa, al massimo CHF 36’288 | Il minore fra la lacuna ammissibile e CHF 7’258 |
Il limite di CHF 7’258 si applica al totale dei riscatti effettuati durante l’anno, anche se riguardano più vecchie lacune o il contribuente detiene più conti 3a. Le lacune non producono inoltre interessi: si riprende l’importo nominale mancante.
Esempio 1: dipendente che ha versato CHF 3’000 nel 2025
Il limite 2025 era di CHF 7’258. La lacuna è quindi di CHF 4’258. Se il dipendente percepisce ancora un reddito soggetto all’AVS nel 2026 e versa prima il contributo ordinario 2026 di CHF 7’258, può poi riscattare CHF 4’258. Il totale deducibile nel 2026 raggiunge CHF 11’516, fatta salva la verifica fiscale.
Esempio 2: indipendente senza secondo pilastro
Nel 2025, un indipendente realizzava un reddito determinante di CHF 75’000. Poteva versare CHF 15’000, ossia il 20%, ma ha pagato soltanto CHF 5’000. La sua lacuna economica raggiunge CHF 10’000. Nel 2026, il riscatto resta però limitato a CHF 7’258. Poiché la lacuna 2025 può essere oggetto di un solo riscatto, il saldo di CHF 2’742 non potrà essere recuperato in un anno successivo.
La procedura pratica in cinque tappe
- Ricostruire il 2025. Raccogliere tutte le attestazioni di conti e polizze 3a, poi determinare il limite applicabile secondo l’affiliazione al secondo pilastro e il reddito.
- Determinare la lacuna esatta. Sottrarre dal massimo ammissibile il totale realmente accreditato nel 2025. Un ordine di pagamento eseguito a gennaio 2026 non conta per il 2025.
- Versare il massimo ordinario 2026. Il riscatto è sussidiario: non sostituisce il contributo dell’anno corrente.
- Presentare una domanda preventiva. La domanda scritta e firmata, o la procedura elettronica ammessa dall’istituto, deve indicare importo, anno interessato, contributi già versati e conferme richieste.
- Conservare l’attestazione e dichiarare nel 2026. L’istituto controlla la domanda, autorizza l’importo ammissibile e rilascia un’attestazione dettagliata da allegare o conservare secondo le esigenze dell’autorità fiscale.
La trappola del riscatto parziale: una sola possibilità per ogni anno di lacuna
La regola merita di essere ripetuta perché può costare diverse migliaia di franchi: una lacuna di un determinato anno può essere colmata con un solo riscatto. Se una lacuna di CHF 7’258 viene riscattata soltanto per CHF 3’000, i CHF 4’258 restanti sono persi per un futuro riscatto.
Viceversa, un solo versamento può coprire più piccole lacune annuali. Questa flessibilità richiede di precisare la ripartizione per anno. Se esistono più lacune, è spesso prudente trattare prima la più vecchia ed evitare di ripartire un importo insufficiente su più anni: ogni anno utilizzato parzialmente viene poi chiuso.
Il risparmio fiscale non è l’unico criterio
Il riscatto diminuisce il reddito imponibile dell’anno del pagamento. L’effetto dipende quindi dall’aliquota marginale, dal Cantone, dal Comune, dalla situazione familiare e dalle altre deduzioni. Una deduzione di CHF 4’258 non significa un risparmio d’imposta di CHF 4’258: riduce la base imponibile di tale importo.
Occorre inoltre considerare il vincolo della previdenza legata, l’imposizione separata del capitale al prelievo, i costi e la strategia d’investimento. Secondo il dossier, possono avere priorità un contributo 3a ordinario, un riscatto LPP, l’ammortamento di un debito o una riserva di liquidità. La migliore deduzione fiscale è talvolta quella che si può finanziare senza prosciugare il conto corrente.
Che cosa può controllare l’autorità fiscale
L’istituto 3a verifica la domanda sulla base delle informazioni ricevute, ma non conosce necessariamente i versamenti presso altre fondazioni o assicuratori. L’attestazione è indispensabile, ma da sola non garantisce l’accettazione definitiva della deduzione. L’autorità fiscale cantonale resta competente per controllare il diritto al riscatto e il relativo importo.
Potrebbe in particolare rifiutare tutta o parte della deduzione se il contribuente non aveva reddito soggetto all’AVS nell’anno della lacuna, non ha versato il massimo ordinario dell’anno corrente, ha omesso un altro conto 3a, ha già utilizzato la lacuna o ha percepito una prestazione di vecchiaia 3a. Informazioni inesatte o incomplete possono portare a un recupero d’imposta e, nei casi intenzionali, a un procedimento penale fiscale.
Come Delta Conseil SA può accompagnarvi
Delta Conseil SA può ricostruire i contributi 3a versati, calcolare la lacuna ammissibile, verificare la coerenza con i redditi soggetti all’AVS e le altre misure previdenziali, poi preparare le informazioni necessarie alla domanda. Possiamo inoltre controllare l’attestazione e il trattamento del riscatto nella dichiarazione d’imposta.
Prudenza
Il calcolo dipende dallo status LPP, dal reddito determinante, dai versamenti presso tutti gli istituti 3a e dallo storico delle prestazioni. Per gli indipendenti senza secondo pilastro, il limite ordinario può dipendere dal reddito definitivo dell’anno; occorre quindi coordinare il calendario del versamento con la chiusura contabile. In caso di cambiamento di Cantone, status professionale o pensionamento, è raccomandata una verifica individuale.
Domande frequenti
Posso ancora versare nel 2026 un contributo da dedurre nel 2025?
No. Il riscatto pagato nel 2026 è deducibile dal reddito 2026. Non modifica la dichiarazione né la tassazione 2025.
Posso riscattare contributi mancati prima del 2025?
No. Il diritto transitorio esclude tutte le lacune precedenti il 2025, anche se rientrano matematicamente nei dieci anni precedenti.
Devo versare il massimo 3a nel 2026 prima del riscatto?
Sì. Occorre aver versato integralmente il contributo ordinario massimo cui avete diritto nel 2026. Il riscatto si aggiunge a questo importo.
Posso ripartire una lacuna 2025 su più anni?
No. Potete scegliere l’anno del riscatto fino al 2035, ma la lacuna 2025 può essere utilizzata una sola volta. Anche un riscatto parziale chiude quindi la lacuna.
Posso effettuare un riscatto dopo aver prelevato un conto 3a al pensionamento?
No. Dalla prima percezione di una prestazione di vecchiaia 3a non è più possibile effettuare riscatti, anche se altri conti 3a restano aperti e l’attività lucrativa prosegue.
Fonti ufficiali
- Fedlex — Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3), in particolare art. 7a, 7b e 8
- Consiglio federale — Il Consiglio federale introduce la possibilità di effettuare riscatti nel pilastro 3a, 6 novembre 2024
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali — Il terzo pilastro: deduzioni fiscali e riscatti
- UFAS — Bollettino della previdenza professionale n. 165: modifica dell’OPP 3 e commento
- Amministrazione delle contribuzioni del Canton Berna — Contributi al pilastro 3a, esempi di riscatti
Ultima verifica giuridica: 2 settembre 2026.
Avvertenza
Questa pubblicazione è fornita a titolo informativo e non costituisce una consulenza giuridica, fiscale, contabile o finanziaria individuale. La situazione deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete e del diritto applicabile al momento della decisione.
Per maggiori informazioni, consultate le nostre Note legali e avvertenze.